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Negli anni di esercizio dell'insegnante utili per l'ammissione al godimento della pensione o dell'indennita' di cui all'art. 14 si computeranno anche quelli passati, senza pagamento di contributo, nell'insegnamento presso asili costituiti in enti morali e non iscritti al Monte; ma in tal caso dalla pensione o dalla indennita' a liquidarsi si detrarra' una quota corrispondente al servizio prestato in detti asili. Questa quota sara' determinata in ragione della somma totale degli stipendi percepiti dall'insegnante negli asili inscritti al Monte ed in quelli non inscritti. Mancando la prova dell'ammontare degli stipendi pagati dagli asili non inscritti al Monte, essi saranno valutati nella misura dello stipendio minimo legale delle scuole rurali di ultima classe.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009
