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[1]((Il contributo annuo degl'insegnanti, durante il servizio, e' stabilito nella misura di 4 centesimi dell'ammontare degli stipendi.
[2]Gl'insegnanti negli asili costituiti in enti morali, non inscritti al Monte, potranno far parte del Monte pagando un contributo pari ai 9 centesimi dell'ammontare degli stipendi.
[3]Gli stipendi sono calcolati nel modo indicato nell'articolo precedente)).
Testo in vigore dal 1 gennaio 1895 al 16 dicembre 2009
