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[1]E' data facolta' al Governo di provvedere con regolamento, da pubblicarsi con decreto reale, alla esecuzione della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 23 dicembre 1888.
[4]UMBERTO.
[5]P. Boselli.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1888 al 1 gennaio 1895
