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[1]Le pensioni degli insegnanti nelle scuole elementari mantenute dai comuni, dalle provincie o dallo Stato e quelle degli insegnanti negli asili infantili che rispettivamente si trovavano in ufficio al 1° gennaio 1879 o si troveranno in ufficio al 1° gennaio 1889, saranno liquidate:
- a)per quelli che alle epoche sopra indicate avevano od avranno una eta' minore di 30 anni compiuti, sulla base della tabella A;
- b)per quelli che avevano od avranno una eta' superiore agli anni 30 ma inferiore ai 40, sulla base della tabella A, colla diminuzione di un sesto;
- c)per quelli che avevano od avranno una eta' superiore agli anni 40 e inferiore ai 55, sulla base della tabella A, colla diminuzione di un terzo;
- d)per quelli che avevano od avranno una eta' superiore agli anni 55 sulla base della tabella A, con la diminuzione della meta'.
[2]Anche le indennita' spettanti, a tenore dell'art. 14, agl'insegnanti contemplati nei capoversi b, c e d del presente articolo, saranno rispettivamente diminuite di un sesto, di un terzo e della meta'.
[3]Le pensioni e le indennita' degli insegnanti negli asili infantili che si trovavano in ufficio al 1° gennaio 1879, e che approfittassero della facolta' loro concessa dall'art. 27, saranno liquidate colle norme fissate per la liquidazione delle pensioni e delle indennita' degli insegnanti nelle scuole elementari.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1888 al 1 gennaio 1895
