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((Per le liquidazioni delle pensioni e delle indennita' agli insegnanti indicati nell'articolo precedente, lo stipendio al 1° gennaio 1879, o a quel giorno posteriore in cui gli insegnanti medesimi avessero ripreso servizio, verra' considerato come goduto per tutto il periodo anteriore della carriera e calcolato nel modo indicato all'art. 3)).
Testo in vigore dal 1 gennaio 1895 al 16 dicembre 2009
