Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 dicembre 1888 al 1 gennaio 1895. Leggi il testo vigente →

[1]Le assegnazioni e liquidazioni delle pensioni incomincieranno col 1° gennaio 1889 per gli insegnanti nelle scuole elementari e col 1° gennaio 1899 per gli insegnanti negli asili.

[2]Nessuna assegnazione di pensioni o di indennita' potra' essere fatta agli insegnanti che non abbiano pagato contributo al Monte almeno per dieci anni.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1888 al 1 gennaio 1895

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-12-23;5858~art31 · fonte del testo

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