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[1]((Il contributo annuo dei comuni e' stabilito nella misura di 5 centesimi dell'ammontare degli stipendi minimi legali spettanti agl'insegnanti in conformita' della legge 11 aprile 1886, tenuto conto degli aumenti sessennali di cui all'art. 2 della legge stessa nelle scuole elementari obbligatorie, siano esse mantenute dai comuni o da altri a loro sgravio, ai direttori didattici anche senza insegnamento, agli assistenti, ai supplenti ed ai sotto maestri.
[2]Sara' pure dovuta dai comuni la stessa ragione di contributo sugli stipendi degl'insegnanti nelle scuole facoltative, e negli asili di infanzia da essi mantenuti, e su quelli dei direttori e dei sotto-maestri. Per i direttori il contributo sara' corrisposto sullo stipendio maggiore fra i minimi legali degli stipendi spettanti alle classi delle scuole del comune nel quale insegnano.
[3]Per le scuole stabilite nei comuni o nelle borgate aventi una popolazione inferiore ai 500 abitanti, e per quelle che stanno aperte soltanto una parte dell'anno, gli stipendi saranno calcolati nel loro ammontare effettivo. Se questo supera lo stipendio minimo legale assegnato alle scuole rurali di terza classe verra' ridotto a questa somma in quanto riguarda l'inscrizione del Monte e la liquidazione della pensione. Se lo stipendio effettivo e' inferiore a 430 lire verra' elevato a questa somma per gli effetti della inscrizione al Monte.
[4]Per gl'insegnanti negli asili d'infanzia il contributo verra' ragguagliato sullo stipendio annuo effettivo goduto dagli insegnanti, tenuto conto degli assegni fatti in natura, e quando l'ammontare di esso fosse inferiore a 430 lire verra' elevato a questa somma per gli effetti della inscrizione al Monte.
[5]Lo stesso contributo di 5 centesimi sara' pagato dalle provincie, dallo Stato e dagli asili d'infanzia costituiti in corpo morale che abbiano dichiarato d'inscriversi al Monte per le scuole che essi mantengono)).
Testo in vigore dal 1 gennaio 1895 al 16 dicembre 2009
