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[1]((Il contributo annuo dei comuni e' stabilito nella misura di 5 centesimi dell'ammontare degli stipendi minimi legali spettanti agl'insegnanti in conformita' della legge 11 aprile 1886, tenuto conto degli aumenti sessennali di cui all'art. 2 della legge stessa nelle scuole elementari obbligatorie, siano esse mantenute dai comuni o da altri a loro sgravio, ai direttori didattici anche senza insegnamento, agli assistenti, ai supplenti ed ai sotto maestri.

[2]Sara' pure dovuta dai comuni la stessa ragione di contributo sugli stipendi degl'insegnanti nelle scuole facoltative, e negli asili di infanzia da essi mantenuti, e su quelli dei direttori e dei sotto-maestri. Per i direttori il contributo sara' corrisposto sullo stipendio maggiore fra i minimi legali degli stipendi spettanti alle classi delle scuole del comune nel quale insegnano.

[3]Per le scuole stabilite nei comuni o nelle borgate aventi una popolazione inferiore ai 500 abitanti, e per quelle che stanno aperte soltanto una parte dell'anno, gli stipendi saranno calcolati nel loro ammontare effettivo. Se questo supera lo stipendio minimo legale assegnato alle scuole rurali di terza classe verra' ridotto a questa somma in quanto riguarda l'inscrizione del Monte e la liquidazione della pensione. Se lo stipendio effettivo e' inferiore a 430 lire verra' elevato a questa somma per gli effetti della inscrizione al Monte.

[4]Per gl'insegnanti negli asili d'infanzia il contributo verra' ragguagliato sullo stipendio annuo effettivo goduto dagli insegnanti, tenuto conto degli assegni fatti in natura, e quando l'ammontare di esso fosse inferiore a 430 lire verra' elevato a questa somma per gli effetti della inscrizione al Monte.

[5]Lo stesso contributo di 5 centesimi sara' pagato dalle provincie, dallo Stato e dagli asili d'infanzia costituiti in corpo morale che abbiano dichiarato d'inscriversi al Monte per le scuole che essi mantengono)).

Testo in vigore dal 1 gennaio 1895 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1895

Confronto con la versione in vigore dal 29 dicembre 1888 al 1 gennaio 1895. 59 parole tolte, 220 parole aggiunte in 6 capoversi.

Il contributo annuo dei comuni e' stabilito nella misura di tolto: cinque aggiunto: 5 centesimi dell'ammontare degli stipendi minimi legali spettanti tolto: alle scuole obbligatorie ad essi assegnate, anche se mantenuti da altri in aggiunto: agl'insegnanti in conformita' della legge 11 aprile 1886, tenuto conto degli aumenti sessennali di cui all'art. 2 della legge stessa nelle scuole elementari obbligatorie, siano esse mantenute dai comuni o da altri a loro sgravio, tolto: alle scuole facoltative e ai direttori e aggiunto: ai direttori didattici anche senza insegnamento, agli assistenti, ai supplenti ed ai sotto maestri.

aggiunto: Sara' pure dovuta dai comuni la stessa ragione di contributo sugli stipendi degl'insegnanti nelle scuole facoltative, e negli asili di infanzia da essi mantenuti, e su quelli dei direttori e dei sotto-maestri.

tolto: Lo stipendio dei direttori sara' calcolato in cifra eguale a quello dello stipendio massimo legale assegnato nelle scuole, alle quali sono addetti aggiunto: Per i direttori il contributo sara' corrisposto sullo stipendio maggiore fra i minimi legali degli stipendi spettanti alle classi delle scuole del comune nel quale insegnano.

Per le scuole stabilite nei comuni o nelle borgate aventi una popolazione inferiore ai 500 abitantiaggiunto: , e per quelle che stanno aperte soltanto una parte dell'anno, gli stipendi saranno calcolati nel loro ammontare effettivotolto: , purche' non superiori a quelli delleaggiunto: . Se questo supera lo stipendio minimo legale assegnato alle scuole rurali di tolto: ultima classe. aggiunto: terza classe verra' ridotto a questa somma in quanto riguarda l'inscrizione del Monte e la liquidazione della pensione. Se lo stipendio effettivo e' inferiore a 430 lire verra' elevato a questa somma per gli effetti della inscrizione al Monte.

aggiunto: Per gl'insegnanti negli asili d'infanzia il contributo verra' ragguagliato sullo stipendio annuo effettivo goduto dagli insegnanti, tenuto conto degli assegni fatti in natura, e quando l'ammontare di esso fosse inferiore a 430 lire verra' elevato a questa somma per gli effetti della inscrizione al Monte.

Lo stesso contributo di tolto: cinque centesimi sara' dato dalle provincie e dallo Stato aggiunto: 5 centesimi sara' pagato dalle provincie, dallo Stato e dagli asili d'infanzia costituiti in corpo morale che abbiano dichiarato d'inscriversi al Monte per le scuoletolto: , che essi mantengono.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1888-12-23;5858~art3 · fonte del testo

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