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((Gli insegnanti negli asili infantili contribuenti al Monte possono essere considerati soggetti al Monte a partire dal l° gennaio 1879 alle stesse condizioni fissate nella presente legge per gl'insegnanti nelle scuole elementari, se a tale epoca si trovavano in ufficio, o a partire dall'entrata in ufficio, se questa si fosse verificata dopo il 1° gennaio 1879, quando entro il termine che sara' fissato dal regolamento, gli insegnanti stessi e gli asili nei quali esercitano od hanno esercitato l'insegnamento, paghino i contributi arretrati del decennio successivo al 1° gennaio 1879 nella misura rispettivamente di tre e di cinque centesimi)).
Testo in vigore dal 1 gennaio 1895 al 16 dicembre 2009
