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((Gl'insegnanti negli asili costituiti in corpi morali non contribuenti al Monte, che si trovino nelle condizioni indicate negli articoli 27 e 29 saranno ammessi a godere dei vantaggi stabiliti negli articoli stessi quando paghino, oltre il contributo proprio, quello che sarebbe stato a carico dell'asilo, se questo fosse stato soggetto al Monte)).
Testo in vigore dal 1 gennaio 1895 al 16 dicembre 2009
