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Acquisteranno diritto alla pensione gl'insegnanti negli asili infantili soggetti al Monte che al 1° gennaio 1889 avranno una eta' superiore ai 30 anni, e che a quel tempo si troveranno in ufficio, corrispondendo al Monte il contributo calcolato come all'art. 6 e quando siano stati inscritti al Monte effettivamente per una durata complessiva non minore di 10 anni.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1888 al 1 gennaio 1895

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-12-23;5858~art25 · fonte del testo

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