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[1]((Nei casi di perdita del diritto a conseguire l'indennita' e di perdita o di sospensione del diritto a conseguire o a godere la pensione per effetto di condanna penale, al coniuge ed alla prole dell'insegnante condannato e' liquidata l'indennita' o la quota di pensione a cui avrebbero avuto diritto, se egli fosse morto il giorno in cui la sua condanna divenne irrevocabile.

[2]Qualora l'insegnante stato condannato venga a riacquistare il diritto al conseguimento della indennita' o pensione, ovvero al godimento della pensione gia' conseguita, se al coniuge od alla prole erasi liquidata l'indennita', ne verra' detratto l'ammontare da quella che dovrebbesi pagare all'insegnante stesso; se erasi liquidata la pensione, questa cessera' immediatamente)).

Testo in vigore dal 1 gennaio 1895 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-12-23;5858~art21ter · fonte del testo

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