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((L'esercizio del diritto a conseguire l'indennita' od a conseguire e a godere la pensione rimane sospeso nel caso di condanna che abbia per effetto, o nella quale sia applicata, la interdizione temporanea dai pubblici uffici, fino a che non sia intieramente decorsa la durata assegnata all'interdizione o la condanna non sia estinta)).
Testo in vigore dal 1 gennaio 1895 al 16 dicembre 2009
