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((Il diritto a conseguire l'indennita' o la pensione, e il godimento della pensione gia' conseguita si perdono: Per condanna che abbia per effetto, o nella quale sia applicata, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; Per condanna a qualunque pena per delitto di corruzione o per il delitto contro il buon costume e l'ordine delle famiglie; Per la perdita della nazionalita' italiana)).
Testo in vigore dal 1 gennaio 1895 al 16 dicembre 2009
