Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 dicembre 1888 al 1 gennaio 1895. Leggi il testo vigente →

[1]Entro novanta giorni dalla comunicazione delle deliberazioni del Consiglio permanente di amministrazione presso la Cassa dei depositi e prestiti, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti in sezioni unite, la quale provvede colle forme della sua giurisdizione contenziosa.

[2]Questo diritto di ricorso e' dato anche all'Amministrazione del Monte delle pensioni.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1888 al 1 gennaio 1895

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-12-23;5858~art18 · fonte del testo

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