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[1]Entro novanta giorni dalla comunicazione delle deliberazioni del Consiglio permanente di amministrazione presso la Cassa dei depositi e prestiti, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti in sezioni unite, la quale provvede colle forme della sua giurisdizione contenziosa.
[2]Questo diritto di ricorso e' dato anche all'Amministrazione del Monte delle pensioni.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1888 al 1 gennaio 1895
