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[1]Le istanze per le ammissioni degli insegnanti al godimento della pensione o della indennita' dovranno essere presentate ai Consigli scolastici provinciali, i quali, quando le trovino regolarmente istruite, le trasmetteranno alla Cassa dei depositi e prestiti.

[2]Le pensioni e le indennita' saranno liquidate dal Monte delle pensioni e deliberate dal Consiglio permanente di amministrazione presso la Cassa dei depositi e prestiti, di cui all'articolo 3 della legge 17 maggio 1863, n. 1270, coll'intervento di un funzionario del Ministero dell'istruzione pubblica, il quale avra' anche voto deliberativo.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-12-23;5858~art17 · fonte del testo

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