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[1]Il servizio utile calcolato pel conseguimento della pensione o dell'indennita' e' quello pel quale gl'insegnanti, che lo hanno prestato con nomina regolare, avranno percepito stipendio.
[2]Sara' pure calcolato utile il servizio militare prestato da quei maestri, gia' prima in esercizio, i quali per tale effetto interruppero la loro carriera, purche' paghino il contributo proprio e quello del comune durante la permanenza sotto le armi.
[3]Quando dall'insieme del servizio prestato risulti una frazione d'anno, il periodo che eccede sei mesi e' calcolato per anno intiero; altrimenti non e' calcolato.
[4]La medesima norma sara' seguita nella determinazione dell'eta' degli insegnanti.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009
