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La Cassa dei depositi e prestiti, come rappresentante il Monte delle pensioni, ricevera' le sovvenzioni dello Stato e delle provincie, i lasciti, le donazioni, ed in generale tutti gli elementi attivi costituenti il Monte delle pensioni, per collocarli in impiego fruttifero. I beni immobili o mobili infruttiferi, che per donazione, legato, o qualsivoglia altro titolo gratuito o corrispettivo perverranno al Monte delle pensioni, saranno alienati e convertiti in danaro, per essere anche questo collocato in impiego fruttifero.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009
