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Le pensioni di cui all'articolo precedente per le vedove e per gli orfani degli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari e negli asili d'infanzia inscritti al Monte, morti in servizio od in pensione, saranno liquidate in conformita' delle tabelle B e C, applicate secondo le norme in esse indicate.
Testo in vigore dal 4 ottobre 1894 al 16 dicembre 2009
