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[1]La vedova del maestro inscritto al Monte delle pensioni, contro cui non sia stata pronunciata sentenza definitiva di separazione per sua colpa, ed in mancanza di essa gli orfani minorenni, hanno diritto ad una indennita' se il maestro muore dopo un numero di anni di servizio superiore a 10 e inferiore a 25, purche' il matrimonio sia stato contratto almeno un anno prima della morte dell'insegnante, ovvero vi sia prole, benche' postuma, di matrimonio piu' recente.
[3]Agli orfani delle maestre vedove, o separate legalmente dal marito, morte dopo un numero d'anni di servizio superiore a 10 ed inferiore a 25, e' concessa l'indennita' nella stessa misura indicata nel comma precedente.
Testo in vigore dal 4 ottobre 1894 al 16 dicembre 2009
