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[1]Sono soggetti al Monte delle pensioni a partire dal 1° gennaio 1895 i Regi educatorii femminili con patrimonio sorvegliato dal Ministero della pubblica istruzione.
[2]Questi enti morali hanno l'obbligo dei versamenti del contributo al Monte per i loro insegnanti elementari nella misura di cinque centesimi degli stipendi effettivi, tenuto conto degli assegni fatti loro in natura.
[3]Gli insegnanti nei Regi educatorii femminili a patrimonio sorvegliato sono soggetti al contributo annuo di quattro centesimi dei loro stipendi valutati nel modo indicato nell'alinea precedente.
[4]Se lo stipendio cosi' calcolato risultasse inferiore a 430 lire verra' elevato a questa somma per la misura del contributo e delle pensioni.
[5]Il versamento dei contributi a carico dei Regi educatorii e dei rispettivi insegnanti sara' eseguito dai comuni, ove quegli enti morali si trovano, salvo ai comuni medesimi il diritto di rivalsa dall'intera somma pagata verso gli enti i quali, a loro volta, potranno rivalersi sui propri insegnanti del contributo a questi spettante.
Testo in vigore dal 4 ottobre 1894 al 16 dicembre 2009
