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[1]Con regolamento speciale verranno fissate le norme per la ripartizione degli utili costituiti nel modo indicato allo art. 3 della presente legge. Gli utili saranno assegnati a benefizio degl'insegnanti ascritti al Monte, quando il loro ammontare complessivo, secondo le valutazioni del bilancio tecnico quinquennale, raggiunga il settimo della riserva matematica corrispondente.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Dato a Monza, addi' 16 settembre 1894.
[4]UMBERTO.
[5]Baccelli.
[6]Visto, II Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.
Testo in vigore dal 4 ottobre 1894 al 16 dicembre 2009
