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[1]La presente legge andra' in vigore col 1° gennaio Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge il Governo del Re provvedera' alla pubblicazione in testo unico della legge che regola il Monte delle pensioni per gl'insegnanti nelle scuole pubbliche elementari e negli asili d'infanzia; ed entro sei mesi a partire dallo stesso giorno provvedera' alla formazione del rispettivo regolamento.
[2]Nello stesso regolamento verranno stabilite le norme per il riconoscimento dei servizi utili anteriori al 1879 e le disposizioni opportune per agevolare l'accertamento degli ulteriori servizi utili all'atto della liquidazione dell'indennita' o della pensione.
Testo in vigore dal 4 ottobre 1894 al 16 dicembre 2009
