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Le pensioni agli insegnanti, alle loro vedove ed ai loro orfani, che vengono liquidate per gli effetti dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1888, n. 5858, modificato coll'art. 1° della presente legge commi b, c, e d, e per gli articoli 17, commi b, c, e d, 19 e 20 della presente legge, quando risultino inferiori a 100 lire vengono convertite in valore capitale colle tabelle B e C.
Testo in vigore dal 4 ottobre 1894 al 16 dicembre 2009
