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Le indennita' e le pensioni alle vedove ed agli orfani degl'insegnanti nelle scuole pubbliche elementari e negli asili d'infanzia, i quali erano nell'insegnamento al l° gennaio 1879 e rispettivamente al 1° gennaio 1889, saranno soggetti alle stesse disposizioni alle quali sono, o sarebbero soggette, le indennita' e le pensioni dei rispettivi mariti, o genitori, per l'art. 32 della legge 23 dicembre 1888, numero 5858, modificato coll'art. 1° della presente legge.
Testo in vigore dal 4 ottobre 1894 al 16 dicembre 2009
