Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 ottobre 1894 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Le pensioni degli insegnanti indicati nel precedente articolo che si trovavano in ufficio al 1° gennaio 1895, saranno liquidate:
- a)per quelli che alla data anzidetta avranno un'eta' minore di trent'anni compiuti, sulla base della tabella A;
- b)per quelli che avranno un'eta' superiore agli anni trenta allo stesso giorno, ma inferiore ai quaranta, sulla base della tabella A, con la riduzione di un sesto;
- c)per quelli che avranno un'eta' superiore ai quaranta ed inferiore ai 53 anni, sulla base della tabella A, con la diminuzione di un quarto;
- d)per quelli che avranno un'eta' superiore ai 55 anni, sulla base della tabella A, colla diminuzione di un terzo.
[2]Le indennita' agli stessi insegnanti che verranno liquidate nei casi contemplati dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1888, n. 5858, modificato con l'art. 14 della presente legge, saranno rispettivamente diminuite di un sesto, di un quarto e di un terzo nei casi contemplati ai commi b, c e d, del presente articolo.
[3]A questi stessi insegnanti verra' applicato il disposto dell'ultimo comma dell'art. 32 della legga vigente, modificato con l'art. 1° della presente legge.
Testo in vigore dal 4 ottobre 1894 al 16 dicembre 2009
