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[1]Il servizio militare di cui al secondo alinea dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1888, n. 5858, sara' calcolato utile anche se prestato durante il decennio 1879-88, purche' i maestri si assoggettino al pagamento del contributo proprio e di quello del comune pel periodo di tempo passato sotto le armi, con l'aggiunta degli interessi composti nella ragione del cinque per cento all'anno.
[2]I versamenti potranno essere fatti a rate in un tempo complessivo non maggiore di un decennio dalla promulgazione della presente legge, purche' tali versamenti siano compiuti prima di conseguire la pensione o la indennita'.
Testo in vigore dal 4 ottobre 1894 al 16 dicembre 2009
