Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 ottobre 1894 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Agli insegnanti, alle vedove ed agli orfani aventi diritto alla pensione, potra' dal Monte delle pensioni accordarsi, nell'intervallo di tempo occorrente alla liquidazione un acconto mensile da imputarsi sull'assegno definitivo che sara' loro dovuto.
[2]L'acconto non potra' in alcun caso eccedere i due terzi dell'importo della pensione presumibilmente dovuta.
Testo in vigore dal 4 ottobre 1894 al 16 dicembre 2009
