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L'orfano di due insegnanti conseguira' la maggiore delle due indennita' o delle due pensioni, che potrebbero spettargli per le disposizioni dei precedenti articoli. A questo fine si fara' luogo, ove occorra, ad una liquidazione suppletiva di indennita' o di pensione dopo il decesso del genitore superstite.
Testo in vigore dal 4 ottobre 1894 al 16 dicembre 2009
