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[1]Sara' provveduto all'esecuzione della presente legge con regolamento approvato per Regio decreto, sentito il Consiglio di Stato.
[2]Sara' del pari provvisto per decreto, sentito il Consiglio di Stato, a statuire sulle indennita' di trasferimento, da una ad altra sede stabile, per gli impiegati civili, anche promossi; e qualunque sia la distanza fra l'antica residenza e la nuova.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Sant'Anna, addi' 7 luglio 1876.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Depretis.
Testo in vigore dal 17 luglio 1876 al 22 dicembre 2008
