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[1]Il Governo del Re dovra' presentare in allegato alla nota di variazioni degli stati di prima previsione del 1877 gli organici delle Amministrazioni civili, sottoponendo all'approvazione della legge generale del bilancio gli stanziamenti per pareggiare e migliorare gli stipendi inferiori a lire 3500, degli impiegati di esse Amministrazioni.
[2]Nello stesso modo sara' provveduto per gli impiegati civili dipendenti dai Ministeri della Guerra e della Marina.
Testo in vigore dal 17 luglio 1876 al 22 dicembre 2008
