Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1873
Confronto con la versione in vigore dal 23 dicembre 1873 al 16 dicembre 2009. 182 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Chiunque con violenza o con frode rapisca o faccia rapire individui minori degli anni ventuno, ovvero con artifizi o seduzioni sottragga o faccia sottrarre individui minori di anni diciotto ai genitori, tutori o a chi ne ha la direzione e la cura, per impiegarli nel Regno o all'estero nell'esercizio delle professioni girovaghe indicate nell'articolo 1, sara' punito, nel caso di violenza o di frode, con la reclusione da tre a cinque anni se l'impiego deve aver luogo nel Regno, e con la reclusione da cinque a sette anni se l'impiego deve aver luogo all'estero; e in caso di artifizi o seduzioni, col carcere da uno a tre anni se l'impiego deve aver luogo nel Regno, e col carcere da tre a cinque anni se l'impiego deve aver luogo all'estero.
tolto: Con le stesse pene, applicate nel minimo della durata, sara', secondo la diversita' dei casi, punito chi nel Regno o in estero Stato tiene presso di se', nello esercizio delle professioni girovaghe indicate nell'articolo 1, individui minori di anni diciotto, stati rapiti con violenza o con frode, ovvero sottratti con artifizi o seduzioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1873-12-21;1733~art5 · fonte del testo
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