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[1]Chiunque affidi o consegni nello Stato o conduca all'estero, per affidare o consegnare a nazionali o stranieri, individui minori di anni diciotto, benche' propri figli od amministrati, e chiunque, nazionale o straniero, riceva i detti individui per condurli, affidarli o consegnarli all'estero allo scopo d'impiegarli in qualunque modo e sotto qualunque denominazione nell'esercizio delle professioni girovaghe di cui all'articolo 1, sara' punito col carcere da sei mesi ad un anno e colla multa da cento a cinquecento lire.
[2]Ai tutori e ai genitori colpevoli del reato preveduto in quest'articolo si applica la disposizione del capoverso dell'articolo 1.
Testo in vigore dal 23 dicembre 1873 al 16 dicembre 2009
