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[1]Chiunque affidi o consegni nello Stato o conduca all'estero, per affidare o consegnare a nazionali o stranieri, individui minori di anni diciotto, benche' propri figli od amministrati, e chiunque, nazionale o straniero, riceva i detti individui per condurli, affidarli o consegnarli all'estero allo scopo d'impiegarli in qualunque modo e sotto qualunque denominazione nell'esercizio delle professioni girovaghe di cui all'articolo 1, sara' punito col carcere da sei mesi ad un anno e colla multa da cento a cinquecento lire.

[2]Ai tutori e ai genitori colpevoli del reato preveduto in quest'articolo si applica la disposizione del capoverso dell'articolo 1.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1873 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1873-12-21;1733~art3 · fonte del testo

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