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[1]L'azione penale per i fatti preveduti dalla presente Legge si esercita d'ufficio dal Pubblico Ministero ed anche in contumacia dell'imputato assente dal Regno.
[2]Sono applicabili ai medesimi, in quanto la presente Legge non abbia altrimenti disposto, il libro primo del Codice penale e le regole generali sulla competenza delle Autorita' giudiziarie.
[3]Potranno leggersi al dibattimento anche i verbali, rapporti, lettere ed altri documenti, benche' privati, provenienti dall'estero.
Testo in vigore dal 23 dicembre 1873 al 16 dicembre 2009
