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Qualora i minori, di cui e' parola negli articoli precedenti, non abbiano ne' genitori, ne' tutori, ne' persona alcuna che possa prendere cura della loro persona e della loro educazione, saranno ricoverati in uno Stabilimento pubblico di educazione o di lavoro, finche' abbiano raggiunta la maggiore eta' od abbiano appreso un mestiere od una professione.
Testo in vigore dal 23 dicembre 1873 al 16 dicembre 2009
