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[1]Coloro che tengono presso di se' nel Regno o all'estero individui nazionali minori di anni diciotto, impiegati nell'esercizio di professioni girovaghe, dovranno, sotto pena di multa da cento a cinquecento lire, entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente Legge, notificare o denunziare al Sindaco del Comune ove hanno domicilio o dimora, od al Rappresentante diplomatico o consolare del Regno d'Italia se si trovano all'estero, gl'individui minori di anni diciotto che tengono impiegati nell'esercizio delle dette professioni girovaghe.
[2]Essi dovranno nello stesso tempo restituirli alle loro famiglie se si trovano nel Regno, o farli, a loro spese, rimpatriare se si trovano all'estero; e, non potendo cio' direttamente adempiere, dovranno nel detto termine presentarli al Sindaco od ai Regi Rappresentanti diplomatici o consolari, che provvederanno per la restituzione alla famiglia o pel rimpatrio dei detti minori nei modi indicati nell'articolo 12.
Testo in vigore dal 23 dicembre 1873 al 16 dicembre 2009
