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Ove occorra di aumentare il fondo di lire 2,500,000 che sara' stanziato annualmente nel bilancio passivo al capitolo «Provvista di materie prime ed accessorie» potra' essere aggiunto in ciascun esercizio al suddetto stanziamento quella parte di maggior prodotto delle industrie e manifatture carcerarie accertate oltre le lire 5,400,000 di cui al § c del precedente articolo.
Testo in vigore dal 25 febbraio 1898 al 16 dicembre 2009
