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Verranno aggiunte annualmente al detto capitolo relativo alla «Riduzione, ampliamento e costruzione dei fabbricati carcerarii» le seguenti entrate, cioe':
- a)Prezzo ricavato dalla vendita dei beni immobili gia' dati in consegna all'Amministrazione delle Carceri, e da essa amministrati, o ceduti provvisoriamente in uso ad altre Amministrazioni, Istituti od Enti morali, o temporaneamente dati in affitto o coltivati in economia, i quali siano divenuti inservibili al servizio carcerario;
- b)Fitti o prodotti ricavati da beni suddetti, finche' rimangano in possesso dell'Amministrazione carceraria;
- c)Maggior prodotto delle entrate accertate per le industrie e manifatture carcerarie, oltre la somma fissa di cinque milioni quattrocentomila lire (5,400,000) od oltre la eventuale maggior somma che venisse stanziata a termini dell'articolo seguente;
- d)Interessi sul fondo «Detenuti» e sul fondo «Massa guardie carcerarie» (vecchio ruolo), provvedendo ai diversi servizi pei quali gli interessi suddetti erano in parte destinati, col fondo dei capitoli del bilancio che con siffatti servizi hanno relazione.
Testo in vigore dal 25 febbraio 1898 al 16 dicembre 2009
