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Infino a che non venga provveduto in modo definitivo circa la esecuzione della legge 14 luglio 1889, n. 6165 (serie 3ª), per cio' che riguarda l'ammontare totale del bilancio consolidato dell'Amministrazione carceraria, il consolidamento del bilancio stesso rimarra' limitato al capitolo relativo alla «Riduzione, ampliamento e costruzione dei fabbricati carcerarii», il cui fondo, a cominciare dall'esercizio 1897-98, sara' stabilito ogni anno nella somma di lire 512,000; nonche' al capitolo relativo alla «Provvista delle materie prime per le manifatture carcerarie», e a quello corrispondente del bilancio attivo relativo ai «Proventi delle manifatture carcerarie», il cui fondo, a cominciare dall'esercizio suddetto, sara' stabilito rispettivamente in lire 2,500,000 e in lire 5,400,000, salvo quanto e' disposto dagli articoli seguenti.

Testo in vigore dal 25 febbraio 1898 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1898-02-10;31~art1 · fonte del testo

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