Art. 6 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267
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[1]Se si tratta di societa' che ha emesso obbligazioni, il decreto o un provvedimento posteriore prefigge i modi di pubblicita' dell'avviso di convocazione e contiene le altre indicazioni prescritte nell'articolo 28.
[2]L'avviso deve in ogni caso essere affisso alla porta esterna del tribunale e noi locali delle Borse del regno ed inserito per estratto nella Gazzetta Ufficiale e nei giornali degli annunzi giudiziari dei luoghi dove la societa' ha sede, succursali, agenzie e rappresentanze.
Testo in vigore dal 30 maggio 1903 al 21 aprile 1942
