Art. 43 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267
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[1]Chi abbia ottenuto una moratoria anteriore alla dichiarazione del fallimento ha facolta' di adottare il procedimento regolato dalla presente legge, ove ne concorrano gli estremi e purche' all'applicazione della medesima non sia scorso il termine pel quale la moratoria e' stata concessa.
[2]Ai fallimenti gia' domandati o dichiarati nel giorno in cui entrera' in vigore la presente legge, le cui passivita' non superano le lire cinquemila, si applicano le disposizioni del secondo e terzo alinea dell'art. 42.
[3]Nei detti fallimenti l'azione penale per bancarotta semplice non puo' esser proseguita e le condanne inflitte per questo reato rimangono prive di effetto.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 24 maggio 1903.
[6]VITTORIO EMANUELE.
[7]Cocco-Ortu.
[8]Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.
Testo in vigore dal 30 maggio 1903 al 21 aprile 1942
