Art. 40 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267
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[1]Se durante la procedura e prima della votazione del concordato risulta che il passivo e' superiore alle lire cinquemila il pretore rimette la conoscenza dell'affare al tribunale.
[2]Questo, sentito il debitore in camera di consiglio, provvede in conformita' degli articoli 3, 4 e 10.
Testo in vigore dal 30 maggio 1903 al 31 agosto 1930
