Art. 39 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267

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[1]Il verbale di concordato, redatto dal cancelliere della pretura e pubblicato nei modi stabiliti dall'art. 912 del codice di commercio, e' senz'altro esecutivo in confronto del debitore, dei coobligati e dei fideiussori. Al detto concordato si applica il secondo alinea dell'articolo 25.

[2]Nel caso che le proposte del debitore non siano accettate, la liquidazione e distribuzione dell'attivo e' effettuata dal commissario giudiziale o dalla persona delegata dalle maggioranze dei creditori con le modalita' determinate dalle medesime, o, in difetto, con quelle stabilite per la vendita volontaria dei beni dei minori.

[3]L'onorario dovuto al commissario giudiziale e' liquidato dal pretore e vi si applicano le norme dell'articolo 24.

[4]Se le proposte di concordato sono respinte; o il concordato e' annullato nel termine e pei motivi stabiliti all'art. 32; o vi e' condanna per taluno dei reati previsti nel capoverso dell'art. 816 del codice di commercio, il debitore e' considerato fallito.

Testo in vigore dal 30 maggio 1903 al 21 aprile 1942

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urn:nir:stato:legge:1903-05-24;197~art39 · fonte del testo

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