Art. 38 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267
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[1]Il verbale dell'adunanza, accompagnato da una relazione sulle cause e condizioni del dissesto economico del debitore, e' trasmesso dal commissario giudiziale al procuratore del Re.
[2]L'azione penale per bancarotta puo' essere esercitata soltanto pel titolo di bancarotta fraudolenta.
Testo in vigore dal 30 maggio 1903 al 21 aprile 1942
