Art. 37 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267

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[1]Il pretore convoca i creditori e il commissario giudiziale per un'adunanza, da tenersi in pretura ed alla sua presenza, non oltre trenta giorni dalla data del decreto.

[2]Nell'adunanza il commissario giudiziale riferisce sulle condizioni economiche e sulla condotta del debitore.

[3]Questi presenta le sue proposte di concordato.

[4]Sorgendo contestazioni, il pretore procura di conciliarle. Non riuscendo, le risolve quale arbitro, amichevole compositore.

[5]Tutte le deliberazioni dei creditori sono prese a maggioranza di voti e di somma come all'articolo 14 e osservato il disposto dell'articolo 15.

[6]Sono valide o si computano nella maggioranza le adesioni spedite al pretore o al commissario giudiziale, per telegramma, del quale sia accertato il mittente, o per lettera.

Testo in vigore dal 30 maggio 1903 al 21 aprile 1942

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urn:nir:stato:legge:1903-05-24;197~art37 · fonte del testo

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