Art. 34 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 maggio 1903 al 31 agosto 1930. Leggi il testo vigente →
[1]Non e' ammessa domanda di risoluzione del concordato pel suo inadempimento.
[2]Tuttavia, se dopo escussi i fideiussori ed esperimentate le altre garanzie costituite, il concordato non sia completamente eseguito, ciascun creditore puo' chiedere la dichiarazione di fallimento del debitore inadempiente.
[3]Dichiarato il fallimento, si applica la disposizione dei due ultimi alinea dell'articolo precedente.
Testo in vigore dal 30 maggio 1903 al 31 agosto 1930
