Art. 33 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267
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[1]Nel caso contemplato dall'articolo precedente i fideiussori, non partecipi della frode, sono liberati dalle obbligazioni assunte nel concordato, e cessano le ipoteche e le altre garanzie con esso costituite.
[2]Tuttavia ne' il debitore, ne' i fideiussori possono ripetere quanto abbiano pagato in adempimento del concordato. I creditori insinueranno nel fallimento i loro crediti originari indicando le somme riscosse.
[3]Se i creditori non riscossero una eguale quota del dividendo, oppure concorrono nuovi creditori, il trattamento di tutti dovra' essere pareggiato con i primi pagamenti o con le prime distribuzioni, salvo le cause legittime di prelazione.
[4]In nessun caso sara' ammessa la ripetizione delle somme riscosse pel precedente concordato.
Testo in vigore dal 30 maggio 1903 al 21 aprile 1942
