Art. 33 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267

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[1]Nel caso contemplato dall'articolo precedente i fideiussori, non partecipi della frode, sono liberati dalle obbligazioni assunte nel concordato, e cessano le ipoteche e le altre garanzie con esso costituite.

[2]Tuttavia ne' il debitore, ne' i fideiussori possono ripetere quanto abbiano pagato in adempimento del concordato. I creditori insinueranno nel fallimento i loro crediti originari indicando le somme riscosse.

[3]Se i creditori non riscossero una eguale quota del dividendo, oppure concorrono nuovi creditori, il trattamento di tutti dovra' essere pareggiato con i primi pagamenti o con le prime distribuzioni, salvo le cause legittime di prelazione.

[4]In nessun caso sara' ammessa la ripetizione delle somme riscosse pel precedente concordato.

Testo in vigore dal 30 maggio 1903 al 21 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1903-05-24;197~art33 · fonte del testo

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