Art. 30 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267
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[1]I dissidenti e gli aderenti possono nominare, seduta stante, chi rappresenti il rispettivo gruppo nel giudizio di omologazione del concordato, determinandone la facolta' ed eleggendo un domicilio collettivo per ogni comunicazione.
[2]Queste deliberazioni sono prese dalla maggioranza per somma di ciascun gruppo, e, per avere efficacia, devono essere inserite nel processo verbale.
Testo in vigore dal 30 maggio 1903 al 21 aprile 1942
