Art. 3 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267

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[1]Il tribunale, sentito il pubblico ministero, dichiara, con decreto deliberato in camera di consiglio e non soggetto a reclamo, inammissibile il ricorso:

[2]1° se il ricorrente non ha presentato i libri e documenti indicati nel precedente articolo;

[3]2° se il ricorrente e' stato condannato per uno dei reati previsti nell'articolo 816 secondo alinea del codice di commercio, o non ha soddisfatto gli obblighi assunti in un precedente concordato preventivo, oppure se, altra volta dichiarato fallito, non ha pagato interamente in capitale interessi e spese tutti i crediti ammessi al fallimento, o non ha completamente adempito gli obblighi assunti nel concordato;

[4]3° se non offre serie garanzie, reali o personali, di poter pagare almeno il 40 per cento del capitale dei crediti non privilegiati o non garantiti da ipoteca o da pegno;

[5]4° se si verifica uno dei fatti contemplati dall'articolo 855 secondo alinea del codice di commercio.

[6]In tali, casi, ove risulti che il ricorrente ha cessato di fare i suoi pagamenti per obbligazioni commerciali, il tribunale ne dichiara d'ufficio il fallimento.

Testo in vigore dal 30 maggio 1903 al 21 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1903-05-24;197~art3 · fonte del testo

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