Art. 26 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267
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[1]I possessori di obbligazioni di una societa' commerciale che ha chiesto il concordato preventivo sono convocati separatamente dagli altri creditori.
[2]Il termine stabilito dall'articolo 4 per la convocazione dei creditori puo' essere protratto fino a sessanta giorni.
Testo in vigore dal 30 maggio 1903 al 21 aprile 1942
