Art. 25 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267
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[1]La omologazione rende obbligatorio il concordato preventivo per tutti i creditori.
[2]I creditori, anche se hanno volontariamente consentito al concordato, conservano impregiudicati i loro diritti contro i coobligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso, i quali hanno pero' diritto d'intervenire nel giudizio per proporre le loro osservazioni sul concordato.
[3]I creditori di una societa' non possono pretendere il pagamento del residuo dai soci illimitatamente responsabili se non dopo la omologazione del concordato.
Testo in vigore dal 30 maggio 1903 al 21 aprile 1942
